Il Tribunale di Brescia (in particolare la Sezione a cui competono le esecuzioni immobiliari, procedure che vedono impegnati un numero assai rilevante di iscritti) ha inviato al nostro Ordine la comunicazione “MODIFICHE IN MATERIA DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA EX ART 569 C.P.C. - CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO E DELEGA EX ART 591 - BIS C.P.C”, con richiesta di diffusione.
Ai fini pratici si segnala che il quesito rimane sostanzialmente invariato, ad eccezione del fatto che specificamente per i beni pignorati pro quota e non per l'intero, l'Esperto nominato dovrà esprimersi sulla comoda divisibilità degli stessi "previa acquisizione dal creditore procedente o surrogante di una relazione notarile ex art. 567 c.p.c. relativa all'intero immobile".
Si segnala inoltre l'introduzione di una nuova incombenza per il custode giudiziario e più precisamente:
"collaborare con l'esperto stimatore al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa da depositare nel fascicolo della procedura almeno 15 gg. prima dell'udienza sotto indicata;"
Con la precisazione che l'udienza è quella successiva al deposito della perizia e la relazione a cui si fa riferimento è unicamente di competenza del custode nominato.
Per le modifiche intervenute il Tribunale non ha ritenuto di attivare alcun confronto con gli Ordini tecnici ed è quindi purtroppo inevitabile constatare come la dichiarata disponibilità ad una collaborazione rimanga sempre nel novero dei buoni propositi.
Mentre viene completamente ignorata la fattiva apertura ad un confronto sui temi che riguardano gli iscritti, nel loro ruolo peritale, più volte richiesta dal nostro Ordine, assieme all'Ordine degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri, attraverso il tavolo di coordinamento della CITAG (Commissione Interprofessionale Tecnica per l'Autorità Giudiziaria) con comunicazioni ufficiali, come quelle in data 03.08.2022 e in data 16.03.2023, e con essa le proposte concrete fatte, a partire dalla necessità di una revisione del quesito, che in alcuni punti chiede al perito di rispondere a questioni anche non strettamente di sua competenza, facendogli assumere oneri e responsabilità gravosi, se si pensa anche alle modalità di pagamento delle prestazioni richieste.
I documenti ricevuti dal Tribunale e le comunicazioni di cui sopra sono consultabili :
PROT_2271_MOD._IN_MATERIA_FISSA._UDIENZA_EX_ART_569
ALL.__A
ALL.__B
ALL.__C
Prot. 411_Tribunale_segnalazione problematiche e richiesta di incontro
Prot 1026_CITAG_relazione aggiornamento attività firmato 2022