In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137, ecco il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifiche, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
Articolo 5
Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni
derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale,
comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce
illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni
collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al
presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.
Si rimanda ai seguenti links:
- http://www.inarcassa.it/site/home/convenzioni/rc-professionale-willis.html
- http://www.old.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/246851AWN0300