Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137, ecco il regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifiche, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

Articolo 5

Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di

convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti

previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni

derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale,

comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal

cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al

momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza

professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce

illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni

collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al

presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata

in vigore del presente decreto.

 

Si rimanda ai seguenti links:
http://www.inarcassa.it/site/home/convenzioni/rc-professionale-willis.html
http://www.old.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/246851AWN0300

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