Oggetto: Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109 - Entrata in vigore.
Il CNAPPC informa che, il 26 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, recante il nuovo
"Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24- bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2".
Si evidenzia forma esemplificativa e non esaustiva che con tale decreto vengono individuate:
• ulteriori categorie di professionisti che possono iscriversi nell'albo dei consulenti;
• i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4);
• gli obblighi per gli iscritti all'albo (art.5);
• le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione (art. 6);
• le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
• la comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).
L’allegato A del DM contiene l’elenco delle categorie e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, mentre l’allegato B riporta la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria medico - chirurgica. L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione: • nome e cognome degli iscritti agli albi; • data di iscrizione all'albo; • i provvedimenti di conferimento dell'incarico; • gli eventuali provvedimenti di revoca. Possono essere iscritti nell'albo coloro che: a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali, mentre per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; b) sono di condotta morale specchiata; c) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse; d) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale. È bene sottolineare che, secondo il DM, il professionista che intende iscriversi nell’albo dei CTU deve dichiarare, altresì, di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, nonché di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, indicando i crediti, e di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’organismo di competenza (nel caso degli Architetti, l’avvertimento). Appare utile segnalare che i Colleghi già iscritti alla data del 26 agosto che possono chiedere l'iscrizione in uno dei settori di specializzazione di cui al citato allegato A, per modificare la categoria di appartenenza, allegando una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dal decreto medesimo. Infine, le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ogni anno. Al riguardo, si rammenta che gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità telematica. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede a registrare l’iscrizione entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda. Si coglie l’occasione per informare che il Consiglio Nazionale, con l’istituito Gruppo Operativo dei CTU-Equo compenso e congiuntamente con le altre categorie professionali aderenti alla RPT, in continuità alla precedente attività in essere, sta lavorando sull’annoso tema dei compensi dei Periti e dei CTU attraverso l’adeguamento ISTAT e sulla nuova formulazione del “Decreto 30 maggio 2002”. Sarà nostra cura tenervi tempestivamente aggiornati nelle forme e nei modi più adeguati. Cordiali saluti.
CIRCOLARE CNAPPC N. 78 13 settembre 2023