L’incarico pubblico prevede da sempre l’obbligo del Disciplinare d’Incarico.
La stipula avviene di norma con il Responsabile del Procedimento dopo formale approvazione da parte degli organi amministrativi responsabili.
In tale disciplinare, a differenza di quello con committente privato, deve essere prevista la stipula di una polizza assicurativa ad hoc, così come sancito dal codice degli appalti (art.111). Tale garanzia deve avere copertura per eventuali nuove spese di progettazione e per i costi di variante resisi necessari in corso di esecuzione, per errori od omissioni progettuali (art. 132 comma 1 lettera e codice appalti).
Nel caso in cui tale garanzia non venisse presentata, le Pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal pagamento della parcella professionale.
In generale le informazioni minime da inserire nel disciplinare d’incarico sono sostanzialmente le stesse di un disciplinare privato:
1) Data e luogo;
2) Dati anagrafici di Professionista e Ente Committente;
3) Natura dell’incarico, grado di complessità ed identificazione dello stesso (ad esempio con dati catastali o toponomastici);
4) Costo stimato dell’opera;
5) Prospetto analitico con il costo delle singole prestazioni erogate, calcolo del compenso professionale incluse spese e oneri fiscali;
6) Indicazione delle prestazioni professionali escluse;
7) Termini di pagamento (acconti, mezzo di pagamento ecc...);
8) Estremi della polizza professionale con relativi massimali;
9) Timbro e firma del professionista;
10) Firma del Committente.
Di norma il Disciplinare esplicita, oltre le clausole a tutela dell’ente pubblico, le penali per eventuali ritardi nella progettazione dovuti al progettista.