IL PARLAMENTO RILANCIA LE FUNZIONI DEGLI ORDINI APPROVANDO UNA PROPOSTA DI LEGGE SULL'EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Con 253 sì, l'Aula della Camera ha approvato all'unanimità in prima lettura la Proposta di Legge Meloni-Morrone: "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", che riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura, il cui iter si era interrotto al Senato.
Il testo è composto di 13 articoli ed interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. In particolare, la proposta definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2).
È disciplinata la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4).
Si prevede che gli Ordini Professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5).
Si consente alle imprese committenti di adottare modelli standard d convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6).
È prevista la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'Ordine Professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7).
La proposta di legge inoltre disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8), e consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9).
Si istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10).
La riforma non si applica alle convenzioni già in corso (art. 11). Infine, la proposta di legge abroga la disciplina vigente (art. 12) ed esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica (art. 13).