Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia
La riforma di Inarcassa per la sostenibilità/
pubblicato: Dom 28 Giugno 09

Premessa
Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, nelle riunioni del 25-26-27 giugno e del 21-22 luglio 2008, ha deliberato un articolato pacchetto di modifiche statutarie che costituisce il punto di arrivo di un lungo confronto, avviato fin dall’aprile del 2006 in seno agli Organi Collegiali, volto ad assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale della Cassa. Infatti, mentre nel breve-medio periodo il sistema previdenziale di Inarcassa non evidenzia problemi di stabilità, nel lungo termine sia i Bilanci tecnici sia le ricerche scientifiche interne ed esterne alla Cassa attestano una situazione di tendenziale squilibrio dovuto al deterioramento del rapporto degli iscritti sui pensionati. L’allarme lanciato è chiaro: al momento del pensionamento delle coorti più giovani degli iscritti il sistema attuale di Inarcassa, in assenza di correttivi, non è più sostenibile.  La Riforma nasce da queste analisi tecniche a cui si aggiunge la consapevolezza di dover impostare con anticipo riforme di ampio respiro, in modo da coniugare la sostenibilità di lungo periodo dei conti finanziari con l’equità tra gli iscritti. Il risultato è una Riforma che soddisfa tre esigenze: 1) garantisce la sostenibilità dei conti della Cassa nel lunghissimo periodo, 2) mantiene livelli adeguati alle pensioni, 3) introduce delle prestazioni di natura assistenziale.

Gradualità
La riforma verrà attuata in maniera graduale. Si interviene infatti gradualmente sia sulle entrate (con l’aumento del contributo soggettivo pari ad un punto percentuale all’anno) che sulle uscite (con un allungamento graduale del periodo lavorativo utile al calcolo della pensione).

Decorrenza
Per la decorrenza effettiva delle modifiche si deve attendere l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti; pertanto la data dell’entrata in vigore della Riforma può non coincidere con l’inizio del 2009.

Descrizione
Tenuto conto che l’entrata in vigore è subordinata all’approvazione da parte dei Ministeri si descrivono i singoli provvedimenti:
1) innalzamento progressivo dell’aliquota di contribuzione soggettiva pari ad un punto percentuale all’anno (dall’attuale 10% al 14,5% dopo quattro anni), con destinazione di una quota pari allo 0,5% al finanziamento di attività assistenziali; l’aumento del contributo minimo soggettivo dagli attuali 1.200 euro fino a 1.800 euro, gradualmente in cinque anni e successivamente rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell’indice ISTAT; maggiori agevolazioni per i giovani fino a 35 anni;
2) raddoppio dell’aliquota di contribuzione integrativa dall’attuale 2% al 4%, con adeguamento annuo del contributo minimo in base all’indice ISTAT;
3) introduzione di soglie limite per la convalida dell’anno di anzianità ai fini del calcolo della pensione con metodo retributivo (6.000 euro per reddito IRPEF o 10.000 euro per volume IVA); nel caso di mancato raggiungimento di una delle due soglie limite, la pensione risulterà costituita da: a) una quota calcolata con metodo retributivo per le annualità con dichiarazioni IRPEF o IVA superiori alle soglie limite; b) una quota calcolata con metodo contributivo per le annualità con dichiarazioni IRPEF e IVA inferiori alle predette soglie;
4) allungamento del periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile, dai migliori 20 redditi degli ultimi 25 dichiarati (a regime nel 2009) ai migliori 25 redditi degli ultimi 30 dichiarati (a regime nell’arco di un quinquennio);
5) nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità (con l’introduzione di quote, date dalla somma tra età e anzianità contributiva, che a regime dovranno risultare pari almeno a 98) con una riduzione della pensione in base all’età di pensionamento (dal 17,3% per i 58 anni al 3% per i 64 anni). Agli iscritti che, all’entrata in vigore delle suddette norme, avranno età ed anzianità pari, rispettivamente, ad almeno cinquantacinque e trenta anni di versamenti verrà applicata la normativa attuale.

Le modifiche deliberate entreranno a regime con la cadenza indicata nella tabella allegata, considerata come anni di applicazione successivi alla data di approvazione da parte dei Ministeri. Nel complesso, le misure deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati assicurano la sostenibilità della gestione così come richiesto dalla Legge Finanziaria del 2007. In base alle valutazioni attuariali il Saldo previdenziale (pareggio tra entrate e uscite previdenziali) rimane positivo fino al 2032, mentre il Saldo corrente o totale (pareggio tra tutte le entrate e tutte le uscite) si allunga fino al 2044. Infine il Patrimonio rimane positivo fino al 2066 e rimane almeno pari alla riserva legale fino al 2055.Premessa
Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, nelle riunioni del 25-26-27 giugno e del 21-22 luglio 2008, ha deliberato un articolato pacchetto di modifiche statutarie che costituisce il punto di arrivo di un lungo confronto, avviato fin dall’aprile del 2006 in seno agli Organi Collegiali, volto ad assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale della Cassa. Infatti, mentre nel breve-medio periodo il sistema previdenziale di Inarcassa non evidenzia problemi di stabilità, nel lungo termine sia i Bilanci tecnici sia le ricerche scientifiche interne ed esterne alla Cassa attestano una situazione di tendenziale squilibrio dovuto al deterioramento del rapporto degli iscritti sui pensionati. L’allarme lanciato è chiaro: al momento del pensionamento delle coorti più giovani degli iscritti il sistema attuale di Inarcassa, in assenza di correttivi, non è più sostenibile.  La Riforma nasce da queste analisi tecniche a cui si aggiunge la consapevolezza di dover impostare con anticipo riforme di ampio respiro, in modo da coniugare la sostenibilità di lungo periodo dei conti finanziari con l’equità tra gli iscritti. Il risultato è una Riforma che soddisfa tre esigenze: 1) garantisce la sostenibilità dei conti della Cassa nel lunghissimo periodo, 2) mantiene livelli adeguati alle pensioni, 3) introduce delle prestazioni di natura assistenziale.

Gradualità
La riforma verrà attuata in maniera graduale. Si interviene infatti gradualmente sia sulle entrate (con l’aumento del contributo soggettivo pari ad un punto percentuale all’anno) che sulle uscite (con un allungamento graduale del periodo lavorativo utile al calcolo della pensione).

Decorrenza
Per la decorrenza effettiva delle modifiche si deve attendere l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti; pertanto la data dell’entrata in vigore della Riforma può non coincidere con l’inizio del 2009.

Descrizione
Tenuto conto che l’entrata in vigore è subordinata all’approvazione da parte dei Ministeri si descrivono i singoli provvedimenti:
1) innalzamento progressivo dell’aliquota di contribuzione soggettiva pari ad un punto percentuale all’anno (dall’attuale 10% al 14,5% dopo quattro anni), con destinazione di una quota pari allo 0,5% al finanziamento di attività assistenziali; l’aumento del contributo minimo soggettivo dagli attuali 1.200 euro fino a 1.800 euro, gradualmente in cinque anni e successivamente rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell’indice ISTAT; maggiori agevolazioni per i giovani fino a 35 anni;
2) raddoppio dell’aliquota di contribuzione integrativa dall’attuale 2% al 4%, con adeguamento annuo del contributo minimo in base all’indice ISTAT;
3) introduzione di soglie limite per la convalida dell’anno di anzianità ai fini del calcolo della pensione con metodo retributivo (6.000 euro per reddito IRPEF o 10.000 euro per volume IVA); nel caso di mancato raggiungimento di una delle due soglie limite, la pensione risulterà costituita da: a) una quota calcolata con metodo retributivo per le annualità con dichiarazioni IRPEF o IVA superiori alle soglie limite; b) una quota calcolata con metodo contributivo per le annualità con dichiarazioni IRPEF e IVA inferiori alle predette soglie;
4) allungamento del periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile, dai migliori 20 redditi degli ultimi 25 dichiarati (a regime nel 2009) ai migliori 25 redditi degli ultimi 30 dichiarati (a regime nell’arco di un quinquennio);
5) nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità (con l’introduzione di quote, date dalla somma tra età e anzianità contributiva, che a regime dovranno risultare pari almeno a 98) con una riduzione della pensione in base all’età di pensionamento (dal 17,3% per i 58 anni al 3% per i 64 anni). Agli iscritti che, all’entrata in vigore delle suddette norme, avranno età ed anzianità pari, rispettivamente, ad almeno cinquantacinque e trenta anni di versamenti verrà applicata la normativa attuale.

Le modifiche deliberate entreranno a regime con la cadenza indicata nella tabella allegata, considerata come anni di applicazione successivi alla data di approvazione da parte dei Ministeri. Nel complesso, le misure deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati assicurano la sostenibilità della gestione così come richiesto dalla Legge Finanziaria del 2007. In base alle valutazioni attuariali il Saldo previdenziale (pareggio tra entrate e uscite previdenziali) rimane positivo fino al 2032, mentre il Saldo corrente o totale (pareggio tra tutte le entrate e tutte le uscite) si allunga fino al 2044. Infine il Patrimonio rimane positivo fino al 2066 e rimane almeno pari alla riserva legale fino al 2055.Premessa
Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, nelle riunioni del 25-26-27 giugno e del 21-22 luglio 2008, ha deliberato un articolato pacchetto di modifiche statutarie che costituisce il punto di arrivo di un lungo confronto, avviato fin dall’aprile del 2006 in seno agli Organi Collegiali, volto ad assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale della Cassa. Infatti, mentre nel breve-medio periodo il sistema previdenziale di Inarcassa non evidenzia problemi di stabilità, nel lungo termine sia i Bilanci tecnici sia le ricerche scientifiche interne ed esterne alla Cassa attestano una situazione di tendenziale squilibrio dovuto al deterioramento del rapporto degli iscritti sui pensionati. L’allarme lanciato è chiaro: al momento del pensionamento delle coorti più giovani degli iscritti il sistema attuale di Inarcassa, in assenza di correttivi, non è più sostenibile.  La Riforma nasce da queste analisi tecniche a cui si aggiunge la consapevolezza di dover impostare con anticipo riforme di ampio respiro, in modo da coniugare la sostenibilità di lungo periodo dei conti finanziari con l’equità tra gli iscritti. Il risultato è una Riforma che soddisfa tre esigenze: 1) garantisce la sostenibilità dei conti della Cassa nel lunghissimo periodo, 2) mantiene livelli adeguati alle pensioni, 3) introduce delle prestazioni di natura assistenziale.

Gradualità
La riforma verrà attuata in maniera graduale. Si interviene infatti gradualmente sia sulle entrate (con l’aumento del contributo soggettivo pari ad un punto percentuale all’anno) che sulle uscite (con un allungamento graduale del periodo lavorativo utile al calcolo della pensione).

Decorrenza
Per la decorrenza effettiva delle modifiche si deve attendere l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti; pertanto la data dell’entrata in vigore della Riforma può non coincidere con l’inizio del 2009.

Descrizione
Tenuto conto che l’entrata in vigore è subordinata all’approvazione da parte dei Ministeri si descrivono i singoli provvedimenti:
1) innalzamento progressivo dell’aliquota di contribuzione soggettiva pari ad un punto percentuale all’anno (dall’attuale 10% al 14,5% dopo quattro anni), con destinazione di una quota pari allo 0,5% al finanziamento di attività assistenziali; l’aumento del contributo minimo soggettivo dagli attuali 1.200 euro fino a 1.800 euro, gradualmente in cinque anni e successivamente rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell’indice ISTAT; maggiori agevolazioni per i giovani fino a 35 anni;
2) raddoppio dell’aliquota di contribuzione integrativa dall’attuale 2% al 4%, con adeguamento annuo del contributo minimo in base all’indice ISTAT;
3) introduzione di soglie limite per la convalida dell’anno di anzianità ai fini del calcolo della pensione con metodo retributivo (6.000 euro per reddito IRPEF o 10.000 euro per volume IVA); nel caso di mancato raggiungimento di una delle due soglie limite, la pensione risulterà costituita da: a) una quota calcolata con metodo retributivo per le annualità con dichiarazioni IRPEF o IVA superiori alle soglie limite; b) una quota calcolata con metodo contributivo per le annualità con dichiarazioni IRPEF e IVA inferiori alle predette soglie;
4) allungamento del periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile, dai migliori 20 redditi degli ultimi 25 dichiarati (a regime nel 2009) ai migliori 25 redditi degli ultimi 30 dichiarati (a regime nell’arco di un quinquennio);
5) nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità (con l’introduzione di quote, date dalla somma tra età e anzianità contributiva, che a regime dovranno risultare pari almeno a 98) con una riduzione della pensione in base all’età di pensionamento (dal 17,3% per i 58 anni al 3% per i 64 anni). Agli iscritti che, all’entrata in vigore delle suddette norme, avranno età ed anzianità pari, rispettivamente, ad almeno cinquantacinque e trenta anni di versamenti verrà applicata la normativa attuale.

Le modifiche deliberate entreranno a regime con la cadenza indicata nella tabella allegata, considerata come anni di applicazione successivi alla data di approvazione da parte dei Ministeri. Nel complesso, le misure deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati assicurano la sostenibilità della gestione così come richiesto dalla Legge Finanziaria del 2007. In base alle valutazioni attuariali il Saldo previdenziale (pareggio tra entrate e uscite previdenziali) rimane positivo fino al 2032, mentre il Saldo corrente o totale (pareggio tra tutte le entrate e tutte le uscite) si allunga fino al 2044. Infine il Patrimonio rimane positivo fino al 2066 e rimane almeno pari alla riserva legale fino al 2055.

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