>>> IN QUESTO MOMENTO IL CNAPPC STA ANCORA AGGIORNANDO LA NUOVA PIATTAFORMA.
PERTANTO LE RICHIESTE D'ESONERO GIA' CONFERMATE E QUELLE ANCORA IN ISTRUTTORIA NON SONO AGGIORNATE ( i cfp potrebbero non essere visualizzati nella situzione formativa complessiva).
QUANDO LA SITUAZIONE SARA' SISTEMATA VERRA' TRASMESSA PEC E COMUNICAZIONE RELATIVA.
Per dubbi o informazioni in merito: info.formazione@brescia.archiworld.it o formazionearchitetti@brescia.archiworld.it
Linee Guida CNAPPC 2020 (art. 7, pag. 10):
Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità (modulo in allegato);
b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale (modulo in allegato);
c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità (modulo in allegato);
d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980). (non serve il modulo)
e. Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo (moduli in allegato) .
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
• non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).
>> Si chiede inoltre di allegare nell'istanza copia del contratto o busta paga (dati sensibili nascosti).
N.B. per gli Insegnanti: la richiesta va presentata al termine dell'anno per il quale si richiede l'esonero allegando, oltre al modulo scaricabile nell'area download, contratto/i che coprano l'intera durata del periodo richiesto o cedolino (di una mensilità dell'anno a cui si fa riferimento) in caso di contratto indeterminato.
A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).
L’esenzione è da richiedere ogni anno (AL TERMINE), comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche).
Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.
L’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
Nell’ipotesi di esonero e nell’ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.
In allegato i moduli da allegare obbligatoriamente all'istanza di richiesta esonero.
>> La richiesta di esonero dovrà essere trasmessa all’Ordine solo ed esclusivamente tramite istanza sul "portale dei servizi" allegando il modulo relativo (da scaricare qui sotto) secondo la procedura che segue:
1 - fare l'Accesso alla piattaforma
2 - cliccare su "crediti formativi"
3 - cliccare su "certificazioni/esoneri"
4 - cliccare su "inserisci nuova richiesta"
5 - compilare i campi obbligatori indicati con l'asterisco
6 - Inviare l'istanza