Obbligo formativo

Per qualsiasi informazione i contatti mail dell’ufficio formazione sono i seguenti:

L’aggiornamento professionale e la formazione specialistica dal 1° gennaio 2014 sono un obbligo per ogni professionista.
Introdotto dalla Riforma degli ordinamenti professionali con DPR 137/2012, l’obbligo è normato dal REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC), successivamente completato con le LINEE GUIDA E DI COORDINAMENTO ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO.

il Consiglio Nazionale nella propria seduta del 20 dicembre 2023 ha approvato le nuove “Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo” che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024, per il triennio 2023/2025. Solo per l’anno 2023 le attività formative relative al triennio medesimo saranno computate in piattaforma, in base a quanto prescritto dalle Linee Guida in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il mancato adempimento a tale obbligo prevede provvedimenti di carattere disciplinare.

CFP / Quanti ne occorrono

Il triennio formativo attuale che si concluderà il 31/12/2025, costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 CFP di cui 12 CFP derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, salvo quanto precisato al punto 7 per gli esoneri. Il CNAPPC e gli Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione da parte dell’iscritto di un numero annuo di CFP non inferiore a 10, dei quali 4 CFP su temi della deontologia e delle discipline ordinistiche, al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.

NB: Il CNAPPC, alla luce del cambio di piattaforma informatica per la gestione della formazione, ha deliberato l’istituzione di un semestre di ravvedimento operoso pertanto la nuova scadenza per regolarizzare l’obbligo formativo per il triennio 2020- 2022, dunque, è stabilita al 31 dicembre 2023.

Piattaforma Nazionale Formazione

Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha creato la nuova piattaforma per la gestione a livello nazionale della formazione obbligatoria degli architetti. Gli iscritti/e possono accedere con le credenziali dell’accesso centralizzato  https://portaleservizi.cnappc.it/  e consultare il proprio profilo.

Per eventuali problematiche relative a queste registrazioni (non per chiarimenti su eventuali CFP mancanti) è attivo un servizio di assistenza del CNAPPC all’indirizzo assistenza@awn.it.

Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  • maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche;

  • malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;

  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

  • docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

>>> Per questa casistica è disponibile il seguente modulo

  • non esercizio della professione neanche occasionalmente per un anno

  • Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo, previa richiesta all’ordine territoriale di appartenenza, tramite piattaforma come di seguito specificato.

Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

    • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

    • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

    • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

    • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;

    • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);

    • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

>>> Per questa casistica è disponibile il seguente modulo

>>> In questi casi, l’Ordine si riserva di confrontarsi con l’iscritto circa i contenuti del contratto di lavoro/ consulenza in questione, le mansioni che il professionista è chiamato a svolgere, il titolo professionale per il quale è stato assunto/incaricato.

Ricordiamo che l’esenzione di cui ai punti precedenti va richiesta ogni anno, e comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale.

Per inserire nuove istanze di esonero è necessario accedere al CNAPPC e, all’interno del menù (sulla sinistra), cliccare su “Crediti formativi” e, a seguire “Certificazione / esoneri” e “Crea una nuova richiesta“.

Cosa succede in questi casi

Primo anno di iscrizione (Nuovi iscritti)
Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Primo anno di iscrizione (Re- Iscrizione)
Nei casi di re-iscrizione, il debito formativo risultante all’atto della cancellazione, dovrà essere recuperato, fatto salvo che siano trascorsi 5 anni dalla data dell’ultima cancellazione.

Cessazione dell’Obbligo Formativo
Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.
La piattaforma nazionale formazione registrerà automaticamente gli esoneri.

Sanzioni
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137. Alla scadenza del triennio formativo e tenuto conto del periodo occorrente per l’elaborazione dei dati da parte della piattaforma nazionale, l’Ordine territoriale, deve trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti, che risultano non aver assolto l’obbligo formativo, in conformità al Codice Deontologico vigente. Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo. Le sanzioni sono previste dall’art. 9 del Codice deontologico.

Tipologia di attività accreditabili mediante autocertificazione

La richiesta di riconoscimento di crediti formativi mediante autocertificazione da parte dell’iscritto per attività che non abbiano avuto il preventivo accreditamento da parte di un Ordine o del Consiglio Nazionale è prevista nei seguenti casi:

a) Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca e scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purchè in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3 (punto 5.3 delle Linee Guida 2020): 20 cfp (con esclusione dei crediti in Deontologia e Discipline ordinistiche) per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previa verifica da parte dell’Ordine territoriale (con assegnazione annuale al raggiungimento di 20 cfp).

b) Attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3) (punto 5.4 lettera b): Per ogni attività: 1 cfp con un limite massimo di 15 cfp nel triennio.

c) Monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale (punto 5.4 lettera c): 1 cfp per ogni articolo, 2 cfp per ogni monografia o pubblicazione, con il limite massimo di 15 cfp nel triennio.

d) Attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile (punto 5.2.2): 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 24 cfp nel triennio.

e) Autocertificazione dipendenti pubblici (punto 6.7): Attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5, ad eccezione di quelli organizzati dagli Enti che hanno stipulato accordi/protocolli con il CNAPPC.

f) Corsi o seminari organizzati e accreditati da altri Ordini/Collegi sul territorio nazionale, solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento presso l’Ordine territorale competente. Sono esclusi i corsi abilitanti che hanno una tipologia dedicata. Autocertificazione altri Ordini/Collegi (punto 6.7).

g) Premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione:
max 15 cfp per ogni premio
max 10 cfp per ogni menzionemax 2 cfp per ogni partecipazione
max 5 cfp per ogni partecipazione a membro di giuria (concorsi indicati da Ordini territoriali)
(art.5.4 lettera f).

h) Partecipazione attiva degli iscritti all’Ordine in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall’Ordine o da sogetti terzi comporterà il riconoscimento dei cfp nella misura di 1 cfp per ogni relazione. La reiterazione della medesima relazione non da diritto ad ulteriori cfp.

i) Seminari,Convegni,Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze, Visite, Workshop et Similia tenuto all’estero esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari: max 8 cfp (punto 6.7).

l) Corsi abilitanti anche di aggiornamento (punto 1 lettera B). Si tratta di eventi ed attività tenute da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e NON organizzati dal Sistema Ordinistico. Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento viene attribuito 1 cfp per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore di 20 cfp per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Le richieste devono essere presentate autonomamente dall’iscritto tramite https://portaleservizi.cnappc.it/  ed in base alla tipologia devono essere allegati i documenti previsti.